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L’Agenzia delle Entrate, congiuntamente con l’INPS, ha provveduto a diramare due specifiche informative sull’introduzione dell’assegno unico universale (AUU), istituito dalla Legge 230 del 21 dicembre 2021, e che entrerà a regime dal prossimo 1° marzo.
Lo scopo delle informative dirette ai datori di lavoro ed ai lavoratori è quello di accompagnare l’introduzione della nuova misura che rivoluziona il sistema di welfare familiare, al fine garantire continuità nel sostegno ai nuclei familiari, pianificando in modo tempestivo gli adeguamenti procedurali per tener conto del nuovo istituto.
Riportiamo di seguito il contenuto delle informative.
L’AAU rappresenta il nuovo beneficio economico alle famiglie con figli a carico, corrisposto dall’INPS su base mensile, dal periodo di marzo fino al mese di febbraio dell’anno seguente.
L’importo dell’assegno corrisposto è modulato sulla base della condizione economica della famiglia definita attraverso l’ISEE.
Per beneficiare dell’AUU occorre presentare apposita domanda all’INPS, allegando copia dell’ISEE, tuttavia, è possibile omettere l’invio dell’indicatore di reddito ma, in tal caso l’importo corrisposto dall’INPS corrisponderà all’importo minimo previsto dalla misura.
L’AUU sarà erogato a decorrere dal 1° marzo 2022 e, da quella data, per effetto di una complessiva riorganizzazione del welfare familiare, cesseranno di avere efficacia:
Nelle informative si raccomanda ai datori di lavoro di voler informare tutti i dipendenti che:
L’assegno unico e universale (AUU) per i figli:
Dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari; inoltre, non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni. Questi strumenti verranno sostituiti dall’AUU, per il quale è necessario presentare domanda all’INPS, anche tramite Patronati.
Fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022) saranno prorogate le misure in essere, cioè assegno temporaneo, assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni.
Le domande, corredate o meno di ISEE, potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022.
Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte, danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo.
La domanda va presentata:
La domanda richiede soltanto l’autocertificazione di alcune informazioni di base quali:
La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione dell’ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia:
Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro.
A questa base si sommano varie maggiorazioni per:
(*) In mancanza di allegazione di ISEE l’importo minimo spettante per ciascun figlio è quello dell’ultima riga della tavola con dicitura “da 40 mila euro”.
L’assegno spetta per i figli rientranti nel nucleo familiare indicato a fini ISEE dal richiedente. Per le domande non corredate da ISEE, che danno diritto all’assegno minimo, spetta per i figli che rientrerebbero nell’ISEE sulla base di una autocertificazione.
L’assegno spetta anche per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, se seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea, se hanno un reddito da lavoro inferiore agli 8.000 euro o se sono registrati come disoccupati presso i servizi pubblici per l’impiego. Per i figli con disabilità spetta senza limiti di età.
L’assegno è riconosciuto a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
Per i percettori di reddito di cittadinanza, l’assegno è corrisposto d’ufficio.