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Nel quadro degli ampi interventi riformatori, operati dall’introduzione della nuova Legge di Bilancio e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, a partire dal 1° marzo 2022 importanti novità intervengono a cambiare il volto della busta paga mensile.
Oltre agli effetti sul calcolo dell’IRPEF e delle detrazioni (con effetto dal 1° gennaio 2022), entra ora nel vivo l’applicazione della normativa dedicata agli assegni familiari, rispetto ai quali cambia radicalmente la filosofia di computo.
A tutto ciò si aggiungerà in un prossimo futuro, la riduzione del cuneo fiscale che sarà determinata dallo sconto sui contributi a carico dei lavoratori dipendenti, per i quali si attendono ancora le Circolari esplicative INPS.
La Circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022 fornisce chiarimenti sull’impatto dell’introduzione dell’assegno unico e universale, previsto dal D.Lgs. n. 230/2021, per le detrazioni IRPEF relative ai figli a carico.
L’art. 10, comma 4, del Decreto sull’AUU (assegno unico universale), ha abrogato le detrazioni fiscali previste dall’art. 12 del TUIR per i figli di età inferiore a 21 anni, nonché le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità e la detrazione per famiglie numerose, cioè quelle con almeno quattro figli.
Da marzo 2022, pertanto, i datori di lavoro (sostituti d’imposta) applicheranno esclusivamente le detrazioni da lavoro dipendente o per famigliari a carico (coniuge, altri famigliari e per figli di età pari o superiore a 21 anni).
Dalle buste paga di competenza marzo, che saranno consegnate ai dipendenti nel mese di aprile 2022, scompariranno le detrazioni per figli a carico di età inferiore a 21 anni oltre all’erogazione degli assegni nucleo familiare.
Non sarà, quindi, il datore di lavoro ad erogare gli importi spettanti e previsti dalla nuova normativa, ma l’assegno unico universale verrà corrisposto direttamente dall’INPS sull’IBAN indicato dal contribuente a fronte di specifica richiesta telematica.
Inevitabile sarà l’impatto sul netto in busta che subirà una diminuzione pari al valore delle citate detrazioni e dell’assegno nucleo familiare.
L’ammontare spettante dell’AUU calcolato dall’INPS sarà determinato in funzione dell’ISEE.
Risulta inoltre abrogata l’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati, in caso di reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro, mentre viene riconosciuto un esonero contributivo parziale a favore dei dipendenti con reddito inferiore a 34.996 euro.
L’articolo 1, comma 121, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, introduce in via eccezionale e limitatamente all’anno 2022 un esonero contributivo parziale a favore dei lavoratori dipendenti (con esclusione del lavoro domestico) di 0,8 punti percentuali. Tale novità non avrà però effetto fino a quando l’INPS non diramerà le apposite Circolari attuative ed esplicative.
L’impatto di tale misura produrrà effetti sul cuneo fiscale in quanto si applica alla quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore dipendente (per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti) e riduce di conseguenza l’importo della ritenuta operata nella busta paga da parte del datore di lavoro, aumentandone la retribuzione netta dovuta.
Come è noto, infatti, il responsabile del pagamento dei contributi previdenziali obbligatori è il datore di lavoro anche per la parte a carico del lavoratore, ma è previsto il diritto di rivalsa della relativa quota direttamente in busta paga.
L’esonero si applicherà presumibilmente in riferimento ai periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Tale esonero contributivo non determinerà alcun effetto negativo sul piano pensionistico del lavoratore poiché è espressamente previsto che resti ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Alla luce di quanto sopra esposto assisteremo da marzo in avanti ad una vera e propria rivoluzione della busta paga di oltre 22 milioni di italiani. Sono infatti già operative le disposizioni che modificano gli scaglioni e le aliquote di tassazione ai fini IRPEF; le misure e le modalità di calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; nonché la modalità di calcolo del bonus “100 euro”.
In stand by è invece l’esonero dei contributi previdenziali a favore dei dipendenti, per il quale si attendono le relative circolari esplicative INPS.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro