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A seguito di varie richieste di chiarimento relativamente ai tagli di vini IGT, di seguito facciamo un riepilogo dando una risposta ai quesiti che ci sono pervenuti.
1. Partita A - Vino a Igt a doppio nome di vitigno. Elencazione in ordine decrescente. Produco un vino a Igt, impiegando, come ammesso dalla base ampelografica, una partita costituita dal 40 % di Cabernet e per il rimanente 60 % da Merlot. Poiché il medesimo disciplinare prevede pure le tipologie varietali, compresa quella a doppio nome di vitigno, posso etichettarlo come Igt XX, Cabernet – Merlot, 2015”?
No: la normativa (Regolam. n. 607/09, art. 62/1/c/ii) in materia dispone che qualora siano nominati 2 o più vitigni o i loro sinonimi, le varietà devono figurare (nell’etichettatura e nelle documentazioni):
- in ordine decrescente e, in più,
- in caratteri delle stesse dimensioni.
Pertanto:
a) o aumenta la percentuale del Cabernet fino a portarlo ad almeno il 50,01 %, oppure:
b) modifica l’etichetta invertendo l’ordine delle due vitigni in “Merlot – Cabernet”.
Da ricordare, inoltre, che la stessa predetta norma impone che quando si dichiarano i nomi o sinonimi di 2 varietà (o, quando ammesse dal disciplinare, 3 o più), queste devono essere presenti nel loro insieme per il 100%, senza facoltà di aggiungere anche altre varietà, ancorché in quantità inferiore al 15 %.
Poiché nell’etichetta si intende dichiarare pure l’annata 2015, va da sé che scatta anche la regola secondo la quale nel loro insieme almeno l’85 % delle due varietà deve essere ottenuto da uve raccolte nel 2015. Il rimanente max 15 %, pertanto, può essere ottenuto da uve Merlot e/o Cabernet raccolte nel 2014 o annate precedenti, nonché in tutto o in parte nel 2016.
2. Idem. Indicazione del sinonimo Cabernet. Nell’ipotesi predetta il Cabernet deve essere ottenuto solo da Cabernet franc oppure solo da Cabernet Sauvignon?
No, trattandosi di “sinonimo” utilizzabile in sostituzione del “nome” di ambedue dette varietà, ai fini suddetti si conteggia come varietà unica, anche se costituito:
- solo da Cabernet franc (100 %), o
- solo da Cabernet Sauvignon (100 %), ovvero – sempre nell’ambito del sinonimo “Cabernet”
- da un insieme dei due Cabernet predetti, ognuno in qualsiasi percentuale, indifferentemente che prevalga l’uno o l’altro perché sempre di Cabernet si tratta. Anche in questo caso purché – come citato al punto 1 – implicitamente pure in questa quota non vi sia presenza di altre varietà (diverse dal Merlot).
3. Idem. Codici delle manipolazioni. Se una parte del vino a Igt di cui al punto 1, che non è stato sottoposto a manipolazione particolare (e quindi, ad ora, “codice “0”) lo venderemo sfuso, quale codice delle manipolazioni dobbiamo indicare nel documento di accompagnamento MVV o e-AD?
Non può essere dichiarato il codice “7”. Ciò perché questo codice è riservato solo ai casi in cui “al prodotto è stato aggiunto un prodotto proveniente da una varietà di vite diversa da quella indicata nella designazione”. (Regolam. n. 436/09, Allegato VI, Sez. B, punto 1.4./b/7).
Nella fattispecie ipotizzata il vino a Igt XX non è stato ottenuto, né può esserlo, nemmeno in minima parte, da vini di varietà diverse dai Cabernet e dal Merlot.
Pertanto, pur trattandosi di un taglio, tenuto conto che per legge non possono essere presenti varietà diverse dalle due dichiarate, esso resta a “codice 0” .
Poiché sopra (punto 1) abbiamo ipotizzato la facoltà di aggiunta di vino da uve raccolte in annate diverse dal 2015 che figurerà in etichetta, max 15 %, nell’eventuale documento di accompagnamento relativo al vino a Igt “”XX - … - 2015”, in tal caso dovrà indicarsi il codice “8” attribuito “al prodotto cui è stato aggiunto un prodotto raccolto nel corso di un anno diverso da quello indicato nella designazione”.
4. Partita B - Vino generico (non varietale e non Dop/Igp). Taglio fra un prodotto arricchito e un prodotto non arricchito. Se taglio una partita di “vino” generico bianco (non Igt/Doc/Docg) arricchito (codice “1”) con altra analoga partita di “vino” generico bianco non arricchito (codice “0”) è esatto che l’intera partita ottenuta ai fini dei documenti di accompagnamento dei vini sfusi assume il codice “1”?
Sì, l’intera partita così tagliata assume il codice “1” anche se la partita arricchita aggiunta è minima rispetto a quella non arricchita (Idem, punto 1.4.). Ciò vale anche nel caso in cui nell’insieme della nuova massa l’arricchito sia eventualmente inferiore al 15 %, previsto per altri casi. Ne consegue, quindi, che l’intera massa medesima, sarà soggetta a tutte le limitazioni previste per i vini arricchiti.
La regola predetta vale anche nel caso di cui al punto 1, in cui il Merlot sia stato arricchito e il Cabernet non arricchito. Conseguentemente la partita finale resta Igt “XX” - … 2015” ma non sarà più codice “0”: infatti diventerà codice “1” e, se tagliata anche con prodotti di annata diversa dal 2015 , assumerà contemporaneamente sia il codice “1” che il codice “8”.
5. Idem a 1 e 4. Registri e comunicazione del taglio. I tagli di cui sopra debbono essere annotati a registro e comunicati a qualche Ufficio?
Sì, ma con varie distinzioni:
a) quelli relativi ai due “vini” generici (non Igt/Doc/Docg) di cui al punto 4, vanno annotati a registro, ma, di norma, solo per le variazioni inerenti i numeri dei recipienti. Pur non obbligatorio (almeno sino all’avvento dei “Registri Telematici”, per vari mortivi, qui non riassumibili, si suggerisce comunque di istituire una colonna apposita per il “vino bianco arricchito” nella quale far confluire, a seguito di taglio, anche la partita non arricchita che, ovviamente, dovrà essere “scaricata” dalla colonna “vino bianco” in cui era in carico prima del taglio. Non ci risulta che per tale operazione di taglio sia attualmente obbligatoria la comunicazione all’Icqrf o altro Ufficio.
b) quelli relativi ai vini a Igt, vanno annotati a registri nelle colonne dei due Igt, con movimentazioni a pareggio tipo quelle indicate sub a).
In quanto alle comunicazioni, per i vini a Igt soggetti ai controlli “erga omnes” dovrà seguirsi la prassi stabilita dallo specifico “Piano dei controlli” e solitamente ben indicata dai relativi competenti Organismi.