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L'art. 40, paragrafo 1, del Reg. 639/2014, prevede che il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture è la parte più significativa del ciclo colturale, tenendo conto delle pratiche colturali tradizionali nel contesto nazionale.
Quindi in presenza del seguente ordinamento colturale:
LOIETTO - semina dal 01/10 al 20/10 raccolta dal 01/05 al 20/05 in successione con MAIS(CLASSE FAO 300-400) - semina dal 20/05 al 15/06 raccolta dal 01/09 al 15/09
MAIS (CLASSE FAO 700) - semina dal 01/03 al 15/04 raccolta dal 15/07 al 15/09
Un’azienda di 30 ettari con:
20 ettari a MAIS CLASSE FAO 700
10 ettari a LOIETTO + MAIS CLASSE FAO 300-400.
(1)E’ possibile considerare il loietto coltura principale? (presente 8 mesi contro i 4 mesi del mais classe 300-400)
(2)Nel piano colturale, redatto nel periodo febbraio-maggio, sarà indicato parte della superficie a loietto e parte a mais semina dal 01/03 al 15/04, in questo caso la diversificazione è rispettata?
(3)Nel caso di un controllo in loco, potrebbe verificarsi che nel periodo da giugno a settembre, sarà presente in campo una sola coltura (MAIS). E’ comunque rispettata la diversificazione se si dimostra che parte del Mais è stato seminato dopo il loietto?
(4)In relazione il periodo di riferimento di cui alla circolare AGEA ACIU.2014.702 del 31.10.2014 ha tenuto conto delle realtà produttive del centro e del nord Italia (in particolare quelle con la zootecnia), dove la coltura principale può essere la foraggera piantata in autunno e raccolta entro aprile (per insilaggio)?