Le imprese agricole sono in attesa del decreto interministeriale (Economia e Politiche agricole) con il quale verrà definito l’aumento delle percentuali di compensazione Iva per alcuni fra i più importanti prodotti agricoli.
Infatti il comma 908 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha fissato il termine per l’emanazione entro il 31 gennaio 2016, stabilendo altresì un limite massimo entro il quale i ministeri possono fissare l’aumento delle percentuali per i seguenti prodotti:
- latte, crema di latte freschi non concentrati non zuccherati (aumento fino al 10%, attualmente la percentuale è pari al 8,8%);
- animali vivi della specie bovina, probabilmente compreso il genere del bufalo (aumento fino al 7,7%, attualmente 7%);
- animali vivi della specie suina (aumento fino all’8%, attualmente 7,3%).
Ricordiamo che i produttori agricoli che adottano il regime speciale Iva di cui all’articolo 34 del Dpr 633/72 applicano l’Iva nei modi ordinari e detraggono l’imposta sulla base delle percentuali di compensazione.
Pertanto, qualora l’imposta assolta effettivamente sugli acquisti risulti in misura inferiore a quella detraibile con le percentuali di compensazione, la differenza viene trattenuta dall’imprenditore agricolo e si traduce in un ulteriore incasso, oltre al prezzo di vendita.
Il regime speciale IVA è estremamente vantaggioso per le aziende agricole; pertanto, quando saranno definite le percentuali di compensazione (come sopra detto il decreto dovrà essere emanato entro il 31 gennaio) i produttori agricoli che operano nei predetti settori e che sono in regime normale Iva potranno valutare di revocare l’opzione per il regime ordinario (l’opzione per il regime ordinario può essere revocata solo dopo un triennio).
Ricordiamo che gli imprenditori che decideranno di tornare al regime naturale (regime speciale IVA) dovranno provvedere con la rettifica della detrazione (di cui all’articolo 19 bis 2 del Dpr 633/1972); applicando sui prodotti agricoli giacenti al 1° gennaio 2016 le nuove percentuali; tuttavia il versamento della relativa imposta dovrà essere effettuato in sede di versamento del saldo Iva dell’anno di cambiamento del regime (16 marzo 2017).
Anche l’Iva assolta e detratta per l’acquisto o la realizzazione dei beni strumentali (compresi gli immobili e le quote latte) entrati in funzione da meno di cinque anni (dieci per gli immobili) deve essere versata (conteggiata a debito nella prima dichiarazione annuale del primo anno in cui si è cambiato regime) in ragione di tanti quinti (o decimi) quanti sono gli anni che mancano al compimento del quinquennio o del decennio (ad esempio, se l’acquisto e l’utilizzo è avvenuto nel 2013 e nel 2016 si opta per il regime ordinario, dovrà essere versata l’Iva nella misura di 2/5).
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