Il contratto di locazione turistica rappresenta un’ottima opportunità per tutti i proprietari che intendano sfruttare i propri immobili collocati in località mete di turismo.
Ai sensi dell’art. 53 del codice del turismo (D. Lgs. 79/2011), si definiscono locazioni turistiche quei contratti volti alla locazione di alloggi, esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati. Tali contratti, secondo la previsione della stessa norma, sono civilisticamente disciplinati dagli art. 1571 e seguenti del codice civile, che si occupano di locazione.
I contratti di tipo turistico hanno, rispetto a quelli di locazione ordinaria, numerosi profili di favore. Innanzitutto, non è prevista la stipula di alcun tipo di contratto formale per le locazioni di durata inferiore ai trenta giorni. Per i contratti di durata superiore, invece, è richiesta la forma scritta ai fini della registrazione obbligatoria.
I contratti di locazione turistica “brevi”, quindi, non generano a carico delle parti la necessità di nessun ulteriore adempimento. Ancora più importante, tali atti non risultano sottoposti ad alcun tipo di imposizione fiscale ai fini delle imposte indirette: non sono dovute, infatti, né l’imposta di registro, né l’imposta di bollo.
A differenza degli altri contratti di affitto, inoltre, non è previsto l’obbligo di versare cauzioni o caparre a garanzia del rapporto. Le modalità del rapporto e il contenuto del contratto, comunque, vengono integralmente determinate dalla contrattazione delle parti, in quanto quello di locazione turistica è un contratto “libero”.
Occorre ricordare che la differenza tra la locazione turistica ed una qualsiasi altra attività ricettiva, come agriturismi o bed and breakfast, consiste nell’assenza di servizi ulteriori rispetto alla concessione della stanza o dell’appartamento. Niente servizi di colazione o ristorazione, ovvero di cambio biancheria: la presenza di uno di questi servizi basta a configurare la situazione come un’attività di servizio alberghiero.
Tale configurazione è suscettibile di importanti conseguenze. Per svolgere attività alberghiera, infatti, è richiesto il carattere dell’imprenditorialità, con tutti i requisiti necessari, oltre alla doverosa apertura della partita IVA.
Tali obblighi, invece, non sono previsti in capo a chi svolge attività di locazione turistica in maniera non abituale, affittando, ad esempio, la propria casa al mare per un mese l’anno. Chiaramente, se tale attività viene svolta professionalmente, saranno richieste, oltre alla partita IVA, anche l’iscrizione alla Camera di Commercio e la comunicazione di inizio attività al Comune, tramite la SCIA.
Proprio i Comuni, inoltre, hanno spesso emanato regolamenti in materia di locazioni turistiche. Alcuni centri hanno adottato una tassa di soggiorno su tali atti, mentre altri hanno previsto un apposito registro in cui si devono iscrivere coloro che svolgono tale attività, anche in maniera sporadica.
Per la certificazione dei redditi ottenuti tramite l’attività di locazione turistica, ai fini dichiarativi, si ritiene necessario predisporre e conservare il contratto di locazione, firmato dalle parti e, possibilmente, copia dei documenti degli occupanti. Inoltre, sarà fondamentale presentare copia della ricevuta rilasciata al momento del pagamento del canone: sulla ricevuta dovrà essere applicata una marca da bollo del valore di 2,00 € nel caso il canone di locazione superi l’ammontare di 77,47 €.
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