Con la circolare n. 5/E/2016 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha offerto importanti chiarimenti in ordine alle modalità applicative della disciplina relativa al credito d’imposta per la ricerca e sviluppo previsto dall’art. 3 del D.L. 145/2015 e reso operativo dal D.M. 27 maggio 2015.
SOGGETTI AMMESSI AL BONUS
Tra i soggetti ammessi al bonus fiscale, oltre alle imprese commerciali interne e quelle non residenti purché dotate di una stabile organizzazione in Italia, ci sono anche:
- le imprese agricole;
- i consorzi;
- le reti di impresa;
Quanto a queste ultime, la circolare opera una corretta distinzione tra reti soggetto e reti contratto.
Le prime, infatti, vengono qualificate come enti diversi dalle società, le quali scontano le imposte sui redditi delle società ai sensi dell’art. 73 commi 2 e 3 del TUIR.
Le reti-contratto, invece, non hanno autonoma soggettività giuridica e tributaria. Pertanto i costi e i ricavi derivanti dagli atti posti in essere per conto della rete dovranno essere “ribaltati” in capo alle altre partecipanti. Di conseguenza, ai fini fiscali, i costi ed i ricavi derivanti dalla partecipazione ad un contratto di rete sono deducibili o imponibili per i singoli partecipanti secondo le regole impositive fissate dal testo unico ed andranno indicati nella dichiarazione degli stessi.
Parimenti, in relazione ai costi relativi ad attività di ricerca e sviluppo eleggibili, fatturati o “ribaltati” alle singole imprese, queste ultime hanno diritto al credito di imposta in commento.
SPESE AGEVOLABILI
Oggetto delle agevolazioni fiscali sono le attività di ricerca e sviluppo, così come descritte dall’art. 2 del D.M. 27 maggio 2015: si tratta di lavori sperimentali o teorici, ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi; acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti; realizzazione di prototipi e di progetti pilota; produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi.
Per lo svolgimento di tali attività, sono agevolate le spese sostenute per personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, nonché per spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati. Per tali spese, è concesso un credito d’imposta nella misura del 50%.
Per le spese relative a “quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio” e “per competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne”, invece, è previsto un credito d’imposta del 25%, da indicare nella relativa dichiarazione dei redditi.
Non sono ricomprese all’interno dell’agevolazione le modifiche non significative di prodotti e processi, così come quelle ordinarie periodiche o programmate. Rientrano invece gli studi di fattibilità, così come le modificazioni rilevanti a prodotti e linee produttive.
L’importo minimo agevolabile è di 30mila euro, mentre il massimo è di cinque milioni. Inoltre, il bonus R&S è ampiamente cumulabile con altre agevolazioni quali patent box, superammortamenti, l’Ace e il bonus per l’acquisto di beni strumentali nuovi, salvo limitazioni previste dalle altre discipline.
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