Il provvedimento emesso in sede di autotutela modificativo della rendita di fabbricati, se si limita a correggere errori originari o vizi dell'atto non trattandosi di provvedimento modificativo della rendita ma della correzione di errori insiti nell'originario provvedimento, ha effetto retroattivo, dalla data dell'originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita. Se, invece, il riesame del classamento viene eseguito sulla base di nuovi elementi, sopravvenuti o diversi rispetto all'originario classamento, la rettifica della rendita, effettuata dopo il 1° gennaio 2000, sarà irretroattiva, avendo efficacia ex nunc (cfr. sentenze n. 13656/2018 e n. 7042/2014).