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In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 335, L. 311/2004, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dall’importante scostamento del rapporto tra il valore di mercato e quello catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia unicamente riferimento al suddetto rapporto e al relativo scostamento e ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato). Ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione e apportare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale contenzioso, essendo precluso all’ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto (cfr. sentenze n. 3165/2015, n. 16643/2013 e n. 9629/2012).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione