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In base a espressa previsione normativa, contenuta nell’art. 110, comma 8, del tuir, quando l’accertamento fiscale abbia ad oggetto la rettifica del valore delle rimanenze dichiarato dal contribuente, l’ufficio ha l’obbligo di tenere conto degli effetti che tale variazione determina sull’annualità successiva o precedente. Le rimanenze iniziali e finali, infatti, riguardano inscindibilmente due periodi di imposta, poiché le rimanenze finali di un dato anno (componente positivo di reddito) coincidono con le rimanenze iniziali dell’anno successivo (componente negativo di reddito): un’eventuale variazione del dato dichiarato, dunque, deve ribaltare i propri effetti fiscali su tutti i periodi di imposta interessati.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione