In tema di Catasto dei fabbricati, il termine massimo di 1 anno assegnato all'ufficio dal D.M. 701/1994, articolo 1, comma 3, per la "determinazione della rendita catastale definitiva" a seguito della procedura cd. DOCFA, non è stabilito a pena di decadenza, tenuto conto non solo della mancanza di una specifica previsione in tal senso, ma anche dell'incompatibilità di un limite temporale con la disciplina legislativa della materia, sicché, ove l'Amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi del D.P.R. 1142/1949, articolo 56, a valere come "rendita proposta" fino a che l'ufficio non provvederà alla determinazione di quella definitiva (cfr. sentenze n. 11844/2017 e n. 6411/2014).