Nella cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, fissata nel D.P.R. 917/1986, articolo 81, comma 1, lettera b), ratione temporis vigente, l'imponibilità della plusvalenza è regolata dal principio di cassa, dal successivo articolo 82, comma 1; tuttavia, il momento impositivo richiede anche l'effetto traslativo del negozio, al quale si ancora la definitività della operazione e della conseguente plusvalenza, sicché al principio di cassa è informata altresì l'ipotesi del pagamento dell'intero corrispettivo nella vigenza di un contratto preliminare, dovendosi ritenere, in tal caso, che la tassazione della plusvalenza coincida con il contratto definitivo non in ragione del diverso principio di competenza, ma perché il pagamento avvenuto in epoca anteriore al trasferimento del bene era ancora insufficiente nella vigenza dei soli effetti obbligatori del preliminare (cfr. sentenze n. 18389/2018 e n. 17960/2013).