In relazione alla motivazione degli atti di classamento, costituisce giurisprudenza consolidata il principio secondo cui "in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D. L. 16/1993, articolo 2, convertito in L. 75/1993 e dal D.M. 701/1994 (c.d. procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento può ritenersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (cfr. ordinanze n. 31809/2018, n. 6065/2017, n. 12497/2016 e n. 23237/2014).