L'impugnazione dell'atto di classamento di un fondo di cui siano proprietari più soggetti, dà luogo a un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento, vincolante ai fini dell'esercizio del potere impositivo, possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo. Il giudizio di impugnazione dell'atto di classamento si sarebbe dunque dovuto svolgere nel contraddittorio degli altri comproprietari (oltre che dell'usufruttuario), previa integrazione del contraddittorio ex articolo 102, c.p.c. (cfr. sentenza n. 15489/2010).