Allorché il contribuente abbia aderito alla rivalutazione delle proprie partecipazioni societarie, non negoziate nei mercati regolamentati e possedute alla data del 1° gennaio 2002, secondo la disciplina di cui alla L. 448/2001, articolo 5, provvedendo al versamento dell'imposta sostitutiva dovuta, e abbia quindi aderito anche alla seconda rivalutazione delle stesse partecipazioni, come disciplinata dal D.L. 282/2002, articolo 2, comma 2, ed estesa dal D.L. 355/2003, articolo 6-bis, alle partecipazioni possedute alla data del 1° luglio 2003, il contribuente ha diritto al rimborso di quanto versato in occasione della prima rivalutazione, nei limiti dell'imposta sostitutiva effettivamente versata a seguito della nuova rideterminazione di valore della partecipazione sociale, rimanendo escluso che il rimborso possa essere corrisposto in misura superiore.