Ai sensi del D.P.R. 600/1973, articolo 38, l'Amministrazione può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto, comprensiva soltanto del reddito agrario e dominicale, determinati in base agli estimi catastali, del fondo da lui condotto, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l'imponibile complessivo, incombendo, in tal caso, a norma dell'articolo 38, comma 6 al contribuente l'onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili, o separatamente tassate. Conseguentemente, non è precluso all'Amministrazione Finanziaria l'utilizzo, anche nei confronti del contribuente coltivatore diretto, di forme di accertamento che conseguano alla rilevazione di indici di una capacità patrimoniale non coordinabile con il reddito forfettario denunciato (cfr. sentenze n. 3260/2019, n. 19557/2014, n. 9313/2010, n. 10385/2009, n. 6952/2006 e n. 7505/2003).