In materia di agevolazioni concesse in favore della piccola proprietà contadina, ai sensi del D.Lgs. 228/2001, articolo 9, non incorre in alcuna decadenza il coltivatore diretto che prosegua la coltivazione del fondo in veste di socio di nuova società di persone esercente attività agricola, restando indifferente che la coltivazione avvenga nella diretta detenzione di persona fisica o mediata dal socio, qualunque sia la compagine sociale, sicché non si applicano i limiti previsti dal D.Lgs. 228/2001, articolo 11 (cfr. ordinanza n. 1565/2016).