L’art. 43, comma 1, lett. a, del D.P.R. 131/1986, prevede che, nel caso di contratti a titolo oneroso traslativi o costituivi di diritti reali, il valore del bene deve essere calcolato "alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi", e ciò in coerenza con la natura d'imposta d'atto del tributo, rapportato in misura proporzionale al valore dell'atto registrato, assunto dal Legislatore come indice di capacità contributiva (cfr. Sentenze n. 20303/2016, n. 20299/2013, n. 7877/2012 e n. 22847/2010).