La TIA è dovuta da parte di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte a uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale salva l'applicazione sulla stessa, così come determinata dagli enti locali, di un coefficiente di riduzione proporzionale di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi (cfr. Sentenze n. 23669/2019, n. 9790/2018 e n. 17622/2016).