In tema di imposta di registro, l'applicazione del criterio della valutazione automatica di cui al D.P.R. 131/1986, articolo 52, n. 4, postula l’iscrizione in Catasto dell'immobile in questione, con attribuzione di corrispondente rendita (oltre che, in ordine ai terreni, la non previsione di una destinazione edificatoria degli stessi negli strumenti urbanistici), con la conseguente inapplicabilità dell'istituto quando le risultanze catastali non corrispondano alla effettiva e giuridica destinazione dei suoli, anche se il contribuente non abbia avuto cura di denunciarne la variazione; così che, nel caso di terreni sfruttati come cave, la valutazione di cui si tratta deve essere operata con il metodo del valore venale di cui al citato D.P.R. 131/1986, articolo 52, n. 1, avuto riguardo alla circostanza che il R.D. 1572/1931, articolo 18, esclude le cave dalla stima fondiaria, e che la eventuale indebita iscrizione delle aree nel Catasto terreni non può valere a ravvisare nella rendita fondiaria, erroneamente risultante da tale iscrizione, l'idoneità ad esprimere la potenzialità reddituale derivante dallo sfruttamento dei terreni stessi per una finalità estrattiva di natura esclusivamente industriale (cfr. Sentenze n. 31604/2018, n. 21277/2013, n. 17571/2009, n. 18755/2006, n. 24568/2005, n. 12774/2001 e n. 649/2001).