Prima dell'entrata in vigore del D.M. 20 aprile 2006, l'attività di allevamento dei cani continuava ad essere tassata come attività commerciale, in base alla differenza tra costi e ricavi di competenza, mentre dall'anno di imposta 2005 (cioè dall'entrata in vigore del suddetto Decreto Ministeriale, emanato in attuazione dell'articolo 56, comma 5, TUIR), tale attività poteva essere ricompresa, anche ai fini tributari, tra quelle produttive di redditi agrari, con conseguente possibilità di scelta, per l'allevatore, del regime applicabile alla quantità di reddito eccedente il limite di cui all'art. 32 citato.