L'atto di classamento conseguente a procedura c.d. DOCFA ex articolo 2, D.L. 16/1993, convertito con modifiche in L. 75/1994 e D.M. 701/1994, quando fondato sui medesimi fatti indicati dal contribuente nella proposta di attribuzione della rendita, deve ritenersi sufficientemente motivato con la sola precisazione di unità immobiliare, canone censuario, foglio, particella, subalterno, zona censuaria, categoria, classe, consistenza, rendita; questo perché i fatti su cui si fonda l'atto di classamento debbono ritenersi inter partes pacifici, essendo appunto quelli stessi indicati dal contribuente in procedura c.d. DOCFA, cosicché nemmeno è onere dell'ufficio la loro prova; trattandosi invece da parte dell'ufficio di rendere note al contribuente le ragioni della valutazione da cui ha fatto discendere il nuovo classamento, per esempio con riferimento ai prezzi medi; questione di fatto e giuridica, quest'ultima, che il contribuente ben può contrastare anche col deposito di perizie o relazioni tecniche etc., nel rispetto delle preclusioni processuali stabilite dalla legge.