In tema di IRPEF, la deducibilità, dal reddito complessivo, dei contributi corrisposti ai consorzi di miglioramento fondiario, ai sensi del D.P.R. 917/1986, articolo 10, lettera a), presuppone che gli stessi non siano già deducibili dai redditi fondiari che concorrono a formare il reddito complessivo, condizione, questa, da accertarsi in base alle disposizioni di cui all’articolo 25, TUIR secondo cui "il reddito dominicale è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite, secondo le norme della Legge catastale, per ciascuna qualità e classe di terreno" e al R.D. 1539/1933, articolo 97 per il quale le spese "relative alle opere di difesa, scolo e bonifica ... di regola non si conteggeranno nel determinare la tariffa di ciascuna qualità e classe", in base ai precedenti articoli 95 e 96, "ma si dedurranno dalla rendita unitaria delle qualità e classi applicabili alle singole particelle per le quali dette spese si verificano, formando così speciali tariffe derivate" - con la conseguenza che, avendo l'inclusione dei contributi de quibus nella ordinaria determinazione delle tariffe d'estimo natura di eccezione alla regola, la stessa deve essere dedotta e dimostrata dalla parte interessata e, quindi, dall'ente impositore che neghi la deducibilità di tali spese dal reddito complessivo per avvenuta considerazione nella tariffa d'estimo applicata allo specifico terreno (cfr. Sentenze n. 18747/2014, n. 10552/2011 e n. 4788/2011).