Non potendo il consorzio avere per sé, in quanto struttura sostanzialmente “neutra”, alcun vantaggio, poiché lo stesso, al pari dell’eventuale svantaggio, appartiene unicamente e solo alle imprese consorziate, l’ente consortile ha l’obbligo di ribaltare sulle stesse, secondo i criteri di legge (specie quanto all’inerenza), o quelli legittimamente fissati dallo statuto, se non elusivi della causa consortile e delle relative norme fiscali, tutte le operazioni economiche da esso conseguite che siano state realizzate da una o più imprese consorziate, oppure dallo stesso consorzio con strutture proprie o con impiego di imprese terze (cfr. Sentenze n. 24014/2013; n. 20778/2013; n. 14782/2011; n. 14781/2011; n. 14780/2011 e n. 13293/2011).