In tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata facendo riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente Autorità regionale, il contribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione della cartella o di sua mancata impugnazione innanzi al Giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i criteri con cui il consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova, mentre l'ente impositore è esonerato dall'onere di dimostrare il beneficio, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d'intervento e dall'avvenuta approvazione del piano di classifica. Peraltro, il Giudice tributario, ai sensi dell'articolo 7, D.Lgs. 546/1992, può in ogni caso avvalersi dei poteri ufficiosi se ritenga necessario indagare sulle modalità di liquidazione del contributo da parte dell'ente e provvedere alla disapplicazione del piano di classifica, in quanto illegittimo, quando sia soddisfatto l'onere probatorio gravante sul contribuente (cfr. Sentenza n. 6839/2020).