In materia di determinazione del reddito d’impresa e in applicazione del principio di derivazione di cui all’articolo 83, TUIR, il costo una tantum per la costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato che - ai sensi dell’articolo 2426, comma, n. 1, c.c. e dell’OIC 16 - possa ritenersi “accessorio” al costo del fabbricato, rientrando in sostanza tra gli oneri che l'impresa deve sostenere affinché l'immobilizzazione possa essere utilizzata, può essere iscritto nello Stato patrimoniale tra le immobilizzazioni materiali, alla voce B.II. 1) “terreni e fabbricati” dell’articolo 2424, c.c., e patrimonializzato unitamente al costo sostenuto per la realizzazione del fabbricato cui si riferisce, con ammortamento omogeneo a quest’ultimo ex articolo 102, TUIR.