In tema di accisa dovuta per la circolazione di prodotti alcoolici in regime di sospensione d'imposta, nel caso di ritardato pagamento è dovuto tanto il pagamento della sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 471/1997, quanto dell'indennità di mora e degli interessi per il ritardato pagamento, di cui all'articolo 3, comma 4, D.Lgs. 504/1995, atteso che tale ultima somma, avendo una distinta e autonoma natura risarcitoria, è cumulabile con la citata sanzione tributaria generale (cfr. Sentenza n. 19338/2022).