La tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (TARSU), nel vigore del R.D. 1175/1931, come modificato dalla L. 366/1941, ma anche secondo la legislazione successiva, e in particolare secondo il D.P.R. 915/1982, è dovuta comunque, indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, essendo sufficiente che egli abbia la possibilità di usufruirne, purché il servizio, regolarmente istituito venga anche concretamente espletato. Ove il soggetto obbligato abbia specificamente contestato la sussistenza di tale ultima condizione, è onere del Comune di provare di aver istituito un servizio idoneo e agevolmente utilizzabile dall'utente (cfr. Sentenza n. 17634/2004).