Il D.L. 70/2011 (convertito dalla L. 106/2011), all'articolo 7, comma 2, lettere ee) e ff), ha previsto che i contribuenti i quali abbiano già versato i tributi relativi alla prima rivalutazione, ed accedano anche alla seconda, “possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 (...) l'importo del rimborso non può essere comunque superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata”. Per le fattispecie anteriori all’entrata in vigore della suddetta disciplina, pur nell'assenza di una specifica previsione normativa in materia, la possibilità del rimborso deve comunque essere riconosciuta perché deriva dal principio generale del divieto di doppia imposizione. In particolare, per le situazioni anteriori alla Legge del 2011, è ammesso il rimborso dell'imposta (interamente) pagata in passato, ma nei limiti dell'importo dovuto a seguito del nuovo affrancamento. La ratio di tale disciplina si rinviene nell'intenzione del Legislatore di evitare che il contribuente possa ritrattare e revocare la scelta già operata in passato, ciò che non sarebbe coerente con le finalità di interesse reciproco tra Fisco e contribuente. Inoltre, il Giudice del merito dovrà riconoscere al contribuente il diritto al rimborso, ma soltanto nei limiti di quanto effettivamente versato in occasione della prima rivalutazione, sino a concorrenza del valore di quanto effettivamente versato in relazione alla medesima quota di partecipazione parziale, in occasione dell'applicazione dell'imposta sostitutiva conseguente alla seconda rivalutazione (cfr. Sentenze n. 34502/2019 e n. 24057/2014).