In materia doganale, il principio del rispetto del contraddittorio anche nella fase amministrativa, pur non essendo esplicitamente richiamato dal c.d. codice doganale comunitario, si evince dalle previsioni espresse dell’articolo 11, D.Lgs. 374/1990 e costituisce un principio generale del diritto comunitario che trova applicazione ogni qualvolta l’Amministrazione Finanziaria si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto a esso lesivo. Ne deriva che la denuncia di vizi di attività dell'Amministrazione Finanziaria capaci di inficiare il procedimento è destinata ad acquisire rilevanza soltanto se, e in quanto, l’inosservanza delle regole abbia determinato un concreto pregiudizio del diritto di difesa della parte, direttamente dipendente dalla violazione che si sia riverberata sui vizi del provvedimento finale.