Per potersi parlare di trasferimento d'azienda non è necessario che l'imprenditore trasferisca l'intero complesso aziendale di cui è titolare, spogliandosi di tutti i beni, diritti e rapporti giuridici che la compongono, ma occorre verificare se nel complesso dei beni ceduti permanga un residuo di organizzazione che costituisca un insieme organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività d'impresa, di per sé idoneo a consentire la continuazione di quella determinata attività. L'elemento dell'autonomia funzionale va integrato con quello della "preesistenza", secondo cui "l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento".