In tema di imposta sostitutiva per rivalutazione del valore di un terreno, il diritto al rimborso delle imposte versate in occasione di una prima rivalutazione non spetta al cessionario che abbia proceduto ad una seconda rivalutazione e al versamento dell'imposta, ragguagliata al nuovo valore del bene, dal momento che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. ee) ed ff), del D.L. n. 70 del 2011, conv. in L. n. 106 del 2011, solo il soggetto che abbia già versato l'imposta relativa alla prima rivalutazione può chiederne il rimborso, ove non si sia avvalso della possibilità di detrarla dal tributo dovuto per una nuova rivalutazione che egli stesso abbia effettuato. Ciò posto, qualora tra le parti - e a fortiori in sede di giudizio - sia pacifico e non contestato che il versamento suddetto vi sia stato, non è legittimo il diniego dell'istanza di rimborso, che si sia basato sul dato meramente formale della non coincidenza di date tra la presentazione dell'istanza di rimborso e quella di avvenuto versamento.