Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati hanno rilievo giuridico nei soli confronti dei soggetti intestatari della relativa partita, come desumibile dall’articolo 74, L. 342/2000, che prevede la notificazione dei summenzionati atti esclusivamente nei confronti di tali soggetti ai fini della decorrenza della relativa efficacia (cfr. Sentenze n. 22475/2023, n. 24299/2020 e n. 26140/2019).