In ipotesi di rivalutazione di beni effettuata ai sensi dell’articolo 5, L. 448/2001, e dell’articolo 11-quaterdecies, D.L. 203/2005, ove il contribuente, dopo aver scontato l’imposta sostitutiva ivi prevista, doni il bene a un terzo, il quale proceda a una nuova rivalutazione versando la relativa imposta, la cesura che così si determina nella titolarità del bene impedisce al donante di ottenere il rimborso delle somme da lui versate in ragione della precedente rivalutazione.