Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81 (ora 67), comma 1, lettere c) e c-bis), TUIR, per il perfezionamento della procedura di rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni prevista dall'articolo 5, L. 448/2001, non assume alcuna rilevanza la compilazione del quadro RT della dichiarazione dei redditi, ma ha rilievo decisivo la redazione della perizia giurata di stima, nonché l'assoggettamento all'imposta sostitutiva del valore così definito - attraverso il versamento dell'intero importo o, nel caso di rateizzazione, anche della sola prima rata - sicché, a seguito di tale manifestazione unilaterale di volontà del contribuente, portata a conoscenza dell'Amministrazione Finanziaria, si produce l'effetto della rideterminazione del valore della partecipazione, non più unilateralmente revocabile (cfr. Sentenza n. 3410/2015).