In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società a ristretta base, non opera la presunzione ex art. 47 TUIR in quanto, essendo stati gli utili conseguiti in evasione di imposta poiché mai stati indicati nella contabilità societaria, non vi è alcun obbligo di mitigare una doppia imposizione che nei fatti non v'è stata, non avendoli la società mai dichiarati. Ne consegue che il beneficio dell'esenzione parziale nella imposizione degli utili societari viene meno poiché la ripartizione del maggior utile sottratto a imposizione tra i soci giustifica la perdita del beneficio della più mite imposizione degli utili societari, la cui esistenza trova giustificazione e fondamento nel rispetto della normativa sulla loro determinazione in forza unicamente del bilancio di esercizio. L'utile extrabilancio, non rispettoso delle disposizioni di cui all'art. 81 e seguenti TUIR, diviene allora un utile equiparato, anche nella dosimetria della imposizione che lo colpisce, a quello ottenuto per trasparenza da società di cui all'art. 5 TUIR e di cui agli artt. 115 e 116 TUIR.