Sia in tema di notifica della cartella di pagamento intestata alla società, sia in materia di imputazione ai soci del reddito della società per trasparenza sia, infine, con riferimento specifico all'atto impositivo che, a seguito dell'estinzione della società, l'atto impositivo o esecutivo intestato alla società estinta debba essere notificato ai soci, anche collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio della società, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, quarto comma, D.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore.