L’imposta di registro dovuta per la registrazione dei contratti di locazione pluriennali (e relativa cessione/risoluzione/proroga) è un’obbligazione annuale e pertanto, in caso di tardiva registrazione del contratto, la sanzione applicabile va commisurata all’imposta dovuta per la prima annualità contrattuale e non all’imposta per l’intera durata del contratto di locazione.