Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 147/2015, l'Amministrazione Finanziaria non può accertare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata a seguito della cessione di un immobile/azienda esclusivamente sulla base del valore dichiarato/accertato/ definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale. L'Ufficio deve infatti individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria.