Anche in caso di cessione totalitaria della partecipazione al capitale di una società di persone o di capitali, l'imposta di registro deve essere sempre liquidata in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della tariffa, parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, essendo preclusa all'Amministrazione Finanziaria - in assenza di elementi extratestuali o atti collegati - la riqualificazione della fattispecie nei termini di cessione indiretta di azienda, in forza dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, restando estraneo a tale contratto, in coerenza con la sua intrinseca natura ed i suoi effetti giuridici, il trasferimento dell'azienda appartenente alla società di persone o di capitali.