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Nell'ambito delle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina previste dalla L. 604/1954, il contribuente è tenuto a produrre all'Ufficio il certificato definitivo attestante la qualifica di IAP entro il termine decadenziale di tre anni al fine di non perdere le agevolazioni godute. In caso di mancata presentazione dello stesso, il soggetto non perde il diritto agli sconti fiscali laddove provi di aver agito diligentemente, dimostrando che il ritardo è dovuto all'impossibilità di conseguire tempestivamente la certificazione a causa di un ritardo imputabile agli uffici competenti. Per poter integrare una condotta diligente, è necessario che il contribuente non solo abbia presentato tempestivamente l'istanza, ma anche collaborando attivamente per la puntuale soddisfazione delle richieste dell'ufficio (ad esempio, fornendo la documentazione eventualmente mancante).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione