Area Riservata

Archivio

Contratti di soccida e recupero Iva

Tornano di attualità i compensi di soccida ed in modo particolare il loro inquadramento ai fine del recupero IVA in tutti i casi in cui questi siano monetizzati. Alcuni giorni fa, il Sottosegretario all’Economia Zanetti ha risposto, in Commissione Finanze della Camera, ad una Interrogazione di Parlamentari del PD che sollecitavano chiarimenti in merito al regime di detrazione IVA degli acquisti di bestiame applicabili ai contratti di Soccida agraria. 

Nel testo della risposta, disponibile sul nostro portale alla sezione Prassi-Circolari intitolata “Interrogazione parlamentare rimborso Iva allevamenti in soccida” , viene sommariamente illustrata la questione oggetto di contenzioso in numerosi ricorsi presentati nelle Regioni Lazio, Piemonte e Umbria, che ha portato alla emissione di diversi atti di accertamento da parte della Agenzia delle entrate che, disconoscendo l’IVA sugli acquisti del soccidario, recuperano l’imposta esposta in dichiarazione come IVA a credito. 

Secondo la tesi dell’Amministrazione, affinché il soccidario possa esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti, ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 633/72, è necessario che lo stesso svolga in proprio l’attività di allevatore e provveda direttamente alla vendita dei prodotti in questione.
In pratica si sancisce che la monetizzazione degli accrescimenti (soccida monetizzata) preclude il diritto alla detrazione ed al rimborso dell'IV A assolta dal soccidario che abbia optato per il regime normale ai sensi dell'art. 34 comma 6 del D.P.R. 633/72.
La nostra società non condivide queste decisioni per i motivi che cercheremo di illustrare di seguito.
Negare tale diritto - riconosciuto a pieno titolo in caso di assegnazione dei capi al soccidario (soccida ordinaria) - porterebbe all'aberrante conclusione di penalizzare ingiustificatamente il soccidario ogni qual volta lo stesso opti per la monetizzazione degli accrescimenti.
A tal proposito, si osserva che la natura di soggetto rilevante o non rilevante ai fini IV A non può dipendere dalla scelta operata dalle parti in sede di riparto soccida.
La fase del riparto non è che la fase finale di un rapporto che si è già svolto e che si è concretizzato nell'esercizio dell'attività agricola di allevamento.
Indipendentemente dalla scelta in ordine al riparto di fine ciclo, è evidente che il soccidario ha acquisito la qualifica di soggetto passivo di imposta (art. 4 del D. P.R. 633/72) in virtù dell'attività di allevamento svolta in soccida.
Attività remunerata con il riparto dei frutti o degli utili a titolo di controprestazione dell'attività svolta.
Tale orientamento è confermato anche dalla stessa Amministrazione che con la Circolare 27/04/1973 n. 32 afferma che "Nel caso di allevamenti condotti in base ad un contratto dì soccida, avente le caratteristiche di cui all'art. 2170 e segg. del Codice Civile, possono essere considerati produttori agricoli, ai fini dell'art. 34, in quanto partecipi dell'attività dì allevamento di cui si assumono i rischi in proporzione alle quote conferite, sia il soccidario che il soccidante il quale svolga in proprio l'attività di allevatore."
Appurata la soggettività passiva ai fini IVA del soccidario - indipendentemente dal fatto che abbia optato per la monetizzazione degli accrescimenti o per il riparto degli animali - si verificherà se la monetizzazione degli accrescimenti rappresenta un 'operazione rilevante ai fini IV A al fine di legittimare la detrazione dell'imposta.

A tal proposito si ricorda che nella soccida monetizzata il compenso percepito dal soccidario rappresenta l'equivalente in denaro a titolo di ripartizione dei frutti e configura di fatto una cessione di denaro.
Si tratta, pertanto, di un'operazione non soggetta ad IVA per mancanza del requisito oggettivo ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a), del D.P.R. 633/72 che così dispone: "Non sono considerate cessioni di beni: a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro.
[ ...]".
L'inquadramento della monetizzazione degli accrescimenti nell'alveo delle cessioni di denaro riveste particolare importanza in quanto l'art.9 comma 3 Lett. a) DPR 633/72 dispone la detraibilità dell'IVA relativa agli acquisti afferenti operazione di cui all'art. 2 comma 2 Lett. a) (cessioni di denaro).
Nei fatti quest'ultima disposizione legittima a tutti gli effetti la detrazione dell'IV A da parte del soccidario ed il conseguente diritto al rimborso.
Alla stessa soluzione è giunta anche l'Amministrazione finanziaria che, con la Risoluzione n. 504929 del 07/12/1973, nell'affermare che è esclusa da IVA la somma di denaro corrisposta dal soccidante al soccidario, ha anche specificato che tale somma viene corrisposta a titolo di assegnazione, ossia di riparto dei frutti o degli utili, dunque quale controprestazione dell'attività svolta dal soccidario.
In particolare si riporta un passo della Risoluzione: "l 'equivalente in denaro, anticipato al soccidante a titolo di ripartizione dei frutti ovvero del prezzo ricavato dalla vendita dei frutti stessi, può considerarsi come quota spettante al soccidario a titolo di assegnazione ...".
Tutto ciò premesso si ritiene che nel contratto di soccida semplice il soccidario che ha optato per l'applicazione dell'IV A nei modi ordinari, ai sensi dell'art. 34 comma 11 del D.P.R. 633/72, può legittimamente richiedere a rimborso l'imposta assolta per le operazioni inerenti l'attività di allevamento in soccida, ancorché per tali attività riceva un compenso in denaro, fuori campo IVA.
L'orientamento sopra espresso è condiviso anche dalla giurisprudenza di merito. In tal senso si cita la sentenza n. 57/04/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, in base alla quale "il contratto di soccida nei suoi tre tipi (semplice parziaria o con conferimento di pascolo), costituisce un contratto agrario associativo e non un contratto di società, in tale contratto agrario associativo entrambi i contraenti devono essere considerati imprenditori agricoli, in quanto entrambi sono partecipi dell’attività di allevamento, di cui si assumono i rischi in proporzione alle rispettive quote conferite. Il soccidario, come il soccidante, partecipa a titolo originario all' acquisizione dei frutti dei prodotti e dell’accrescimento in ragione della propria quota di ripartizione, pertanto, qualora il soccidante, come nel caso in specie, proceda alla vendita dell'intero prodotto, appare evidente che egli agisca non solo in nome proprio ma anche per conto del soccidario relativamente alla quota a quest'ultimo spettante.
Tale quota costituisce una controprestazione dell'attività svolta dal soccidario e rappresenta una cessione di denaro ai sensi dell'articolo 2 comma 3 lett. a) d.p.r. 633/72; in buona sostanza costituisce la remunerazione dell’attività svolta dal soccidario per l ' allevamento del bestiame ai sensi del! 'articolo 21 74 c. c.
Ne consegue che l 'azienda agraria, ha detratto e richiesto il rimborso IVA sugli acquisti in relazione ai quali, peraltro, non vi è contestazione da parte dell’amministrazione finanziaria".
La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia ha più volte ribadito tale orientamento con le sentenze n. 343/08/08 e n. 291 /08/09. Orientamento poi confermato in appello dalla Commissione Tributaria Regionale di Perugia con la sentenza 1 O 1 /03/20 l O.
In considerazione di quanto sopra indicato e in contrasto con le indicazioni fornite dal Sottosegretario all’Economia Zanetti si ribadisce che a nostro avviso:
1. La somma di denaro corrisposta dal soccidante al soccidario rappresenta una cessione di denaro ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. a) DPR 633/72;
2. La cessione di denaro non è soggetta ad IV A ai sensi dell 'art. 2 comma 3 Let. a) del DPR 633/72 (in quanto non è considerata cessione di beni) ai sensi di quanto affermato dall'Amministrazione finanziaria (Circolare n. 32 del 27/04/1973 e RM 504929 del 07/12/1973);
3. Tale cessione di denaro assume la veste di remunerazione dell'attività svolta dal soccidario per l 'allevamento del bestiame, ai sensi dell 'art. 2174 c.c. (circostanza sopra rilevata e riconosciuta dalla stessa Amministrazione finanziaria);
4. L 'art. 19 comma 3 lett a) DPR 633/72 dispone la detraibilità dell'IV A relativa agli acquisti afferenti operazione di cui all 'art. 2 comma 2 lett. a) (cessioni di denaro); ne consegue, quindi, che è detraibile I'Iva assolta sull'acquisto di beni e servizi utilizzati nell'esercizio di impresa e afferenti operazioni non soggette all'imposta, ma che per espressa previsione dell'articolo 19, comma 3, lett. c) del D. P.R. 633/72 sono considerate assimilate a quelle imponibili ai fini della detrazione.
In considerazione della delicatezza dell’argomento e dell’importanza che lo stesso riveste per le attività di allevamento, oramai basate esclusivamente su questa formula contrattuale, sarebbe opportuno che “persone competenti” sia in materia fiscale che civilistica, ponessero definitivamente fine a queste incertezze che sicuramente non aiutano a crescere le aziende e l’economia legata a queste forme di allevamento.
 



 

Luciano Mattarelli, Vanni Fusconi

©RIPRODUZIONE RISERVATA
Luciano Mattarelli
Vanni Fusconi
aggiornamento-soccida Contratti di soccida e recupero Iva

Please publish modules in offcanvas position.