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L’obbligo generalizzato dell’emissione della fattura elettronica sta mettendo alla prova aziende e professionisti che, ogni giorno, si trovano a dover conciliare modalità operative consolidate con le novità e le incertezze legate al nuovo strumento.
Nelle ultime settimane, l’Agenzia delle Entrate è più volte intervenuta per provare a fare chiarezza in merito ad alcune tematiche di interesse comune e su problemi ancora irrisolti.
Andiamo quindi a riepilogare i chiarimenti prodotti dall'Agenzia.
L’Agenzia delle Entrate è ritornata sull’argomento in occasione dell’evento promosso dal CNDCEC del 15 gennaio e sembra aver dimostrato un’ampia apertura nei confronti delle fatture emesse nel 2018 in formato analogico e trasmesse tramite posta ordinaria o PEC nel 2019. Nell’occasione è stato ribadito che le fatture recapitate nei primi giorni di gennaio possono essere considerate valide anche se ricevute in formato analogico (vedi anche nostra circolare 18/2019).
Pertanto, coloro che riceveranno queste fatture potranno portarle in detrazione nelle liquidazioni IVA del 2019 registrando il documento pervenuto.
Fino al 30 giugno 2019 le fatture immediate dovranno recare quale data di emissione la data di effettuazione dell’operazione che, pertanto potrà non essere coincidente con la data di invio al SdI.
Dal 1° luglio 2019, con la possibilità di emettere le fatture entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, se la data di emissione della fattura non corrisponde alla data di effettuazione dell’operazione dovranno essere indicate nel documento informatico due distinte date: una per il campo “data” riportante la data di predisposizione della fattura ed una per il campo “effettuazione dell’operazione”. Le due date non potranno differire di oltre dieci giorni l’una dall’altre, dato che entro il termine di dieci giorni sarà necessario trasmettere il documento tramite SdI.
Ad esclusione delle imprese familiari o individuali, tutte le società che hanno l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese devono indicare nel macroblocco “Cedente Prestatore” della fattura elettronica la sigla della provincia del registro delle imprese ove sono iscritte (elemento Ufficio) ed il numero di repertorio (Numero REA).
Chi emette fatture senza IVA ad esportatori abituali deve indicare nella fattura anche gli estremi della relativa dichiarazione d’intento. Se l’informazione riguarda tutti i beni o servizi fatturati bisognerà utilizzare l’elemento “Causale” del macroblocco “Dati generali”. Nel caso in cui l’informazione riguardi uno o più beni o servizi fatturati va utilizzato “Altri dati gestionali” del macroblocco “Dati beni servizi”.
Per le fatture emesse ai privati, la norma prevede che il Sistema di Interscambio recapiti la fattura elettronica mettendola a disposizione nella loro area riservata di Fisconline e non nel portale “Fatture e corrispettivi” che è invece accessibile ai soli soggetti titolari di partita IVA. La visualizzazione di tali documenti, per i soggetti privati, sarà possibile solo dal secondo semestre del 2019.
Se un ente non commerciale è titolare di partita IVA, ma esercita sia attività istituzionali che commerciali, potrà ricevere fatture cartacee per le attività istituzionali comunicando al fornitore il solo Codice Fiscale.
Per le fatture elettroniche ricevute per le attività commerciali bisognerà comunicare al fornitore, oltre che il Codice Fiscale, la partita IVA.
In ogni caso, se il fornitore è un soggetto obbligato all’emissione della fattura elettronica, tutte le fatture che invierà all’ente non commerciale potranno essere consultate sul portale “Fatture e corrispettivi”.
I soggetti che vendono al minuto ed hanno l’obbligo di rilascio di una ricevuta fiscale o di uno scontrino fiscale, a seguito della richiesta di un cliente devono emettere fattura. La stessa dovrà essere in formato elettronico.
Nel caso in cui venga richiesta l’emissione di una fattura si potrà procedere con l’emissione immediata che comporta l’esonero dall’emissione di ricevuta o scontrino fiscale se la fattura stessa è rilasciata contestualmente alla consegna del bene o alla prestazione del servizio.
In alternativa sarà possibile emettere una fattura differita.