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Nonostante il legislatore abbia battezzato il 1° gennaio 2019 come l’avvento della fatturazione elettronica, nella prassi sono in molti quelli che ancora si trovano a dover far fronte al passaggio dal cartaceo al digitale.
Una delle problematiche di maggior rilievo riguarda le fatture datate 2018 ricevute in forma analogica in questi primi giorni del 2019. Con una FAQ, l’Agenzia delle Entrate ha tranquillizzato i destinatari chiarendo che sarà possibile procedere regolarmente alla detrazione dell’imposta.
Sino ad oggi, in assenza di chiarimenti sulla questione, l’orientamento adottato prevedeva che le fatture con data 2018 e spedite nel 2019 venissero emesse esclusivamente in formato digitale pena la non detraibilità dell’IVA.
Tale interpretazione nasceva dalla lettura estensiva dell’art. 21 del DPR 633/1972 che prevede che “La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.”
In buona sostanza, si prendeva come riferimento la data di trasmissione della fattura al destinatario: se l’invio avveniva nel 2019, a prescindere dalla data indicata in fattura, non era ammesso il formato analogico.
Tale orientamento ha fatto quindi insorgere il timore per tutti i destinatari che si vedevano consegnare una fattura cartacea nel 2019 (in particolare nel caso di ricezione a mezzo PEC, fax o raccomandata) che la fattura non avesse valore fiscale in quanto trasmessa nell’anno 2019, pertanto soggetta all’obbligo di emissione in formato elettronico con invio a carico del SdI.
Ad intervenire sulla questione è stata l’Agenzia, la quale ha ritenuto di dover integrare una FAQ già pubblicata, in cui veniva richiesto come comportarsi nel caso di ricezione nel corso dell’anno 2019 di fatture in formato cartaceo emesse in data 2018. Nella prima formulazione della risposta, l’Agenzia aveva rimarcato il fatto che se la fattura era stata emessa e trasmessa nel 2018 la stessa non era soggetta all’obbligo di fatturazione elettronica.
Recentemente l’Agenzia ha ritenuto opportuno aggiungere la seguente precisazione: "se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019 la fattura dovrà essere elettronica”.
L’affermazione dell’Agenzia è sicuramente volta a semplificare il passaggio alla fatturazione elettronica, pertanto va accolta favorevolmente, anche se non sembra essere coordinata al disposto normativo ed alle disposizioni precedentemente fornite in tema di fatturazione elettronica e detraibilità delle fatture d’acquisto.
Infatti, è pur vero che nella risposta offerta dall’Agenzia viene definito il caso astratto di ricezione di una fattura cartacea che, pur indicando una data di emissione relativa all’anno 2018 viene ricevuta dal cessionario/committente nell’anno 2019. Nella risposta, però, non si pone alcuna attenzione alle modalità di recapito. Pertanto, non è dato sapere se il concetto espresso sia valido solo per le fatture tardivamente recapitate (ad esempio per i normali tempi di recapito della corrispondenza ordinaria).
Per le motivazioni appena esposte, riteniamo quindi opportuno suggerire di adottare la necessaria prudenza nell’interpretare le indicazioni fornite tramite questa FAQ , che pare fornire le seguenti disposizioni in tema di esercizio del diritto di detrazione dell’IVA: