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La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto una nuova fattispecie contrattuale, il cosiddetto contratto di affiancamento, uno strumento negoziale volto a favorire l’imprenditoria giovanile ed il passaggio generazionale in agricoltura..
Gli elementi essenziali del contratto li avevamo già analizzati in una precedente circolare, ma torniamo sull’argomento per dare conto di alcuni interessanti spunti di riflessione sul tema, contenuti nello studio n. 25-2018/T del Consiglio Nazionale del Notariato.
Molte attenzioni sono state riservate dallo studio al soggetto “affiancante”, ossia il giovane di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, anche organizzato in forma associata, che non sia titolare del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli.
La prima precisazione effettuata dal Notariato riguarda l’età di tali soggetti, i quali non devono aver compiuto i quarant’anni per poter validamente stipulare un contratto di affiancamento. Se il contratto viene stipulato prima del quarantesimo anno di età, però, si ritiene che non abbia alcuna rilevanza un eventuale successivo sforamento durante l’esecuzione del contratto, il quale può avere durata fino a tre anni.
Un altro elemento analizzato nello studio riguarda il divieto, per l’affiancante, di essere proprietario o titolare di altri diritti reali su terreni agricoli. Il Notariato, sul tema, ha affermato che la ratio di tale previsione risiede nella volontà del legislatore di formare l’affiancante prima che questi svolga direttamente attività agricola su fondi propri. Anche perché, a rovescio, non si capirebbe la funzione formativa nei confronti di un agricoltore già operativo sui terreni direttamente condotti.
Mentre pare palese che l’affiancante non possa avere diritti di proprietà, uso, usufrutto o enfiteusi su altri terreni agricoli, decisamente meno chiara è la questione in relazione ad altri diritti reali come superficie e servitù. Sul punto, lo studio in commento afferma che la titolarità di tali diritti non confligge con la possibilità di usufruire del contratto di affiancamento.
Lo stesso sembra potersi dire del contratto di affitto, in quanto trattandosi di un contratto avente natura obbligatoria e non reale, esso non risulta preso in considerazione dalla norma.
Diversa, invece, appare l’impostazione da assumere con riferimento ai casi di titolarità di quote di proprietà. In tal caso, infatti, si rientra all’interno del divieto imposto dalla norma, anche se questa interpretazione finisce per penalizzare chi, eventualmente, entri in possesso di una quota di un terreno nell’ambito di una successione ereditaria.
Per quanto riguarda l’affiancato, invece, la norma prevede che debba essere un imprenditore agricolo di età superiore a sessantacinque anni o pensionato, che deve essere comunque attivo e svolgere attività agricola. Pertanto, si ritiene che non possa stipulare il contratto di affiancamento un soggetto inattivo. Al contrario, si ritiene possibile che l’affiancamento riguardi solo un singolo ramo dell’azienda da parte di chi sia titolare anche di ulteriori rami rivolti ad ulteriori settori di attività.
Sempre con riferimento al soggetto affiancato, la norma non precisa se questi debba essere necessariamente una persona fisica o se, oppure, tale misura sia aperta anche alle società, con particolare riferimento alle società di persone.
Il Notariato, sul punto, evidenzia che sebbene la norma faccia presumere il contrario, il fatto che il giovane agricoltore possa costituirsi in forma societaria sembra aprire ad una interpretazione estensiva, fondata sulla volontà di riconoscere tale istituto al soggetto agricoltore titolare dei requisiti, al di là della sua forma giuridica.
Un ultimo profilo analizzato riguarda la parificazione allo IAP del soggetto affiancante e la possibilità per costui, durante il periodo di affiancamento, di usufruire delle agevolazioni PPC di cui all’art. 2, comma 4-bis del D.L. 194/2009.
Nella sua nota, il Notariato afferma che i benefici fiscali previsti per l’accorpamento della piccola proprietà contadina spettano al soggetto IAP iscritto alla relativa gestione previdenziale ed assistenziale INPS. Pertanto, senza tale iscrizione, l’affiancante non potrà acquistare approfittando dello specifico regime agevolato. Al contrario, l’affiancante dovrebbe poter utilizzare le agevolazioni previste dall’art. 7 del D. Lgs. 99/2004 (compendio unico).
Per ulteriori informazioni sul contratto di affiancamento, nella nostra banca dati sono disponibili anche:
- l’approfondimento sul tema a firma del Notaio Paolo Tonalini;
- la specifica guida redatta dagli esperti di Consulenzaagricola.it, con la relativa formula contrattuale.