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Il Collegato agricolo del luglio 2016 (L. 154/2016) aveva introdotto un interessante istituto, volto a favorire il passaggio generazionale tra gli agricoltori ultrasessantacinquenni e i giovani agricoltori, tramite un contratto di affiancamento le cui modalità operative dovevano essere definite da un decreto del Governo.
Per oltre un anno, come avevamo denunciato qualche mese fa, tale interessante opportunità è rimasta nel dimenticatoio, priva delle disposizioni attuative necessarie e sostanzialmente inutilizzabile. La sorpresa, però, è che la Legge di Bilancio 2018 è tornata ad occuparsi della materia.
L’art. 1, comma 68 del testo approvato dal Senato (che deve ancora essere confermato dalla Camera e che, quindi potrebbe subire variazioni) prevede che il contratto di affiancamento deve essere stipulato tra imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. o coltivatori diretti di età superiore ai 65 anni o pensionati ed i giovani agricoltori.
Per giovani agricoltori si intendono i giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, anche organizzati in forma associata. Ulteriore requisito richiesto per accedere all’agevolazione è che tali soggetti non siano titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento su terreni agricoli.
Il contratto di affiancamento, che può avere durata massima triennale, impegna l’imprenditore agricolo a trasferire al giovane agricoltore le proprie conoscenze e le proprie competenze nell’ambito delle attività agricole; dall’altra parte, invece, il giovane agricoltore deve contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell’impresa, in accordo con il titolare, apportando anche le eventuali innovazioni tecniche e gestionali necessarie per la sua crescita.
All’interno del contratto, poi, devono essere stabilite anche le forme di remunerazione per l’attività del giovane imprenditore: questi deve in ogni caso partecipare alla ripartizione degli utili dell’impresa, in un misura compresa tra il 30 ed il 50%. Il contratto, poi, può prevedere anche il subentro del giovane nella gestione dell’azienda al termine dell’affiancamento. Va precisato anche che, in caso di vendita dell’azienda agricola, il giovane agricoltore ha diritto di prelazione ex art. 8 della L. 590/1965 per i sei mesi successivi alla cessazione del contratto.
Tra i vantaggi connessi alla stipula di un contratto di affiancamento, c’è la possibilità di accedere in via prioritaria ai mutui agevolati ISMEA previsti dal D. Lgs. 185/2000. Inoltre, per tutta la durata dell’affiancamento, il giovane agricoltore viene equiparato all’imprenditore agricolo professionale di cui all’art. 1 del D. Lgs. 99/2004.
Se il testo della Legge di Bilancio non subirà significative modifiche nell’ambito dell’ultimo passaggio parlamentare alla Camera dei Deputati, tutto il settore potrà finalmente contare su uno strumento molto interessante che fornirà un’importante opportunità per favorire il passaggio generazionale in agricoltura.