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La Rivista | nº 07-08 Luglio 2019


Cooperative agricole - Il prestito sociale dopo la Legge di Bilancio 2018 - Limiti, condizioni e fisco

di Gianni Allegretti, tributarista esperto in materia di società cooperativa
e Marcello Allegretti, tributarista esperto in materia di società cooperativa

A “corredo ed integrazione” dell’ampia e approfondita disamina del prestito soci delle società cooperative sotto i profili giuridico-legali a cura del prof. Francesco Quarta nel numero scorso della rivista, con spirito di servizio, ci apprestiamo ad esaminare tutti gli aspetti pratici della raccolta relativamente ai limiti e condizioni previste sia dal T.U.B. 385/1993 tenuto conto delle novelle di cui alla Legge di bilancio 2018 e sia dalla normativa fiscale.

Il prestito sociale dopo la Legge di Bilancio 2018

Il prestito sociale, che per molte cooperative rappresenta l’unica forma di contrasto alla cronica e strutturale sottocapitalizzazione propria di tale tipo societario, rischia di venire seriamente compromesso a causa dei limiti e regole più stringenti previsti dalla Legge di bilancio 2018 con la conseguente maggiore esigenza di accesso al credito.

Tali modifiche sono state introdotte con la finalità di prevenire, ovviamente per quanto possibile, gli effetti dei recenti casi di “fallimento” di importanti cooperative, soprattutto del comparto delle costruzioni, che hanno causato per i soci (in gran parte lavoratori) la perdita del denaro investito nel prestito sociale.

Al riguardo, mentre non vi è alcuna certezza che tali fenomeni saranno evitati in futuro, sicuramente i nuovi limiti e adempimenti avranno l’effetto di ridurre ovvero anche di azzerare l’autofinanziamento delle società cooperative mediante il prestito sociale rendendole così maggiormente dipendenti dal credito bancario non certo bendisposto nei confronti di enti notoriamente sottocapitalizzati anche a causa del limite all’apporto di capitale del socio persona fisica (ditta individuale) di cui all’art. 2525, comma 2, Codice Civile, sino ad un massimo di euro 100.000.

Il complesso delle nuove norme rischia, di fatto, di penalizzare pesantemente la pratica del prestito sociale che, rammentiamo, soffre anch’esso limiti individuali propri di euro 37.297,78 per ciascun socio persona fisica elevato a euro 74.595,57 per i soci (comprese le società semplici) delle cooperative agricole di conferimento e di produzione e lavoro, limiti che, ancorché previsti ai soli fini fiscali per l’applicazione a titolo definitivo della ritenuta fiscale (26%), vengono normalmente rispettati al fine di evitare per il socio l’ulteriore aggravio in termini di tassazione degli interessi.

Il quadro normativo riformato necessita della revisione e aggiornamento delle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia (da ultimo la Circolare 8 Novembre 2016, n. 584) che hanno sinora costituito l’unico riferimento per gli operatori a cui il C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) per espressa previsione di cui alla citata Legge di Bilancio 2018 avrebbe dovuto provvedere entro Giugno 2018 mentre, a tutt’oggi, non vi ha provveduto come sarà meglio illustrato nel prosieguo con riferimento alle singole fattispecie.

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