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La Rivista | nº 02 Febbraio 2020


Il codice della crisi e dell'insolvenza per le imprese agricole e le cooperative

di Gianni Allegretti, tributarista esperto in materia di società cooperative
e Marcello Allegretti, tributarista esperto in materia di società cooperative

Premessa

In attesa dell’ennesimo intervento correttivo in corso di emanazione e che, a quanto è dato sapere dalle anticipazioni, almeno per alcuni aspetti, non sarà neppure risolutivo, vale la pena di iniziare ad occuparci di un argomento, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il cui impianto normativo è, comunque, completo e già in vigore, fatta salva la decorrenza da agosto della parte relativa appunto agli effetti sulle imprese dei nuovi meccanismi di monitoraggio preventivo e gestione delle situazioni di crisi.

Siamo solo agli inizi di un dibattito su una complessa e vastissima normativa di applicazione generalizzata a tutte le imprese, con conseguenze rilevanti per molte di esse soprattutto nei rapporti con i creditori con particolare riferimento al sistema creditizio ma che per le cooperative e fra esse, soprattutto, quelle agricole di conferimento dei prodotti dei soci rischia di provocare difficoltà di accesso al credito anche in presenza di situazioni di assoluta tranquillità e solidità.

Per le imprese mutualistiche, i problemi derivano proprio dalle particolarità tipiche di funzionamento che le contraddistinguono rispetto alle imprese capitalistiche che esercitano le medesime attività, particolarità e conseguenze che saranno oggetto di trattazione, anche con esemplificazioni pratiche, nel prossimo numero.

Professionisti ed imprese si trovano a dover affrontare una sfida epocale che stenta ancora ad essere compresa nella sua essenza.

Il tema è quello della imponente opera di organizzazione delle aziende necessaria al fine di contemperare le esigenze, tutte innovative e fortemente pervasive, di adeguamento alle disposizioni di cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza approvato con D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 la cui definitiva entrata in vigore è prevista dopo diciotto mesi e, quindi, dal 15 agosto 2020, decorrenza singolare ma della quale non rimane che prendere atto.

La novità di maggiore rilievo della riforma è proprio la volontà del legislatore di innovare la figura dell’imprenditore la cui funzione apicale non deve limitarsi alla gestione del business, ma estendersi ben oltre, sino a creare le condizioni tecnico-organizzative per intercettare sul nascere i segni di crisi e/o di perdita della condizione di continuità aziendale, in modo da intervenire prontamente con gli strumenti che lo stesso Codice della crisi mette a disposizione.

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