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La Rivista | nº 01 Gennaio 2019


I riflessi del regime speciale IVA sulla determinazione del reddito

di Vanni Fusconi, avvocato e Sauro Garavini, dottore commercialista

I principi generali del regime speciale IVA in agricoltura adottato in Italia trovano le loro origini nell’articolo 25 della Direttiva comunitaria n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 e, successivamente, nella Direttiva comunitaria 2006/112/CE del 28 novembre 2006, nella quale gli articoli da 295 a 305 contengono la disciplina relativa al “Regime comune forfetario per i produttori agricoli”.

La normativa comunitaria, come indicato all’articolo 296, consente agli Stati membri di applicare ai produttori agricoli, per i quali l’assoggettamento al regime normale dell’IVA potrebbe creare difficoltà amministrative, “un regime forfetario inteso a compensare l’onere dell’IVA pagata sugli acquisti di beni e servizi”.

Pertanto, in conformità alle disposizioni comunitarie, nel nostro ordinamento l’imposta sul valore aggiunto per le imprese agricole è disciplinata dagli articoli 34 e 34-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni. L’attuale assetto normativo decorre dall’anno 1998 con l’applicazione del D.Lgs. n.313 del 2 settembre 1997.

Lasciando ad uno specifico approfondimento la tematica relativa ai servizi in agricoltura (art.34 bis del D.P.R. 633/72) ci occuperemo in questa sede dell’applicazione del regime speciale IVA nell’ambito delle cessioni di beni e alle ripercussioni che l’applicazione delle percentuali di compensazioni può avere ai fini delle imposte dirette anche alla luce di una recentissima sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Forlì.

IL REGIME SPECIALE PER LE IMPRESE AGRICOLE

Il regime speciale IVA, disciplinato dall’art. 34 del D.P.R. 633/72, rappresenta un regime di detrazione forfetaria e non anche di applicazione dell’imposta come era in passato. Infatti, dal 1° gennaio 1998 le cessioni di beni poste in essere da produttori agricoli sono soggette ad aliquota ordinaria, mentre la detrazione dell’IVA è forfetizzata in misura pari alle percentuali di compensazione.

L’applicazione del regime speciale di detrazione, mediante le percentuali di compensazione, è condizionata dall’esistenza di due presupposti:

  • Presupposto oggettivo: la detrazione forfetizzata può essere operata esclusivamente per le cessioni dei prodotti agricoli ed ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/72.
  • Presupposto soggettivo: sono ammessi al regime speciale i produttori agricoli che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, e, cioè, le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali, ed attività connesse (trasformazione o manipolazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali).

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