La Rivista | nº 02 Febbraio 2019
La scissione asimmetrica nell'ambito della società semplice tra abuso del diritto e "neutralità" fiscale
di Sauro Garavini, dottore commercialista
La dinamica della gestione aziendale porta le società a confrontarsi periodicamente, durante la loro esistenza, con accadimenti straordinari che ne alterano l’operatività, le strutture e persino le forme giuridiche. La scissione rappresenta una tipica operazione societaria che ben può annoverarsi fra tali accadimenti e che, nel tempo, anche grazie alla complessiva evoluzione sia economica che tecnico-professionale, ha visto un sempre più massivo utilizzo non solo nell’ambito dei gruppi societari ma anche in realtà di dimensioni sempre più piccole (piccole e micro imprese) nonché in settori, quali per esempio quello agricolo, in precedenza molto più impermeabili a tali operazioni.
Proprio l’accresciuto utilizzo e la diffusione in nuovi ambiti, rende necessario fare il punto su diversi aspetti in cui l’operazione di scissione può declinarsi quando le società che la pongono in essere, o vi partecipano, assumono la forma giuridica di società semplice focalizzando l’attenzione, nel presente lavoro, sugli aspetti riguardanti l’elusività e la fiscalità (neutralità) dell’operazione.
Preliminarmente giova rammentare che la scissione è l’operazione con la quale una società (definita “scissa”) trasferisce in parte o l’intero suo patrimonio, attivo e passivo, a una o più società (definite “beneficiarie”), preesistenti o di nuova costituzione, mediante attribuzione ai soci della scissa di azioni o quote della/e società beneficiaria/e.
La scissione può essere:
- “totale” quando la società scissa trasferisce l’intero suo patrimonio a una o più beneficiarie e per effetto dell’operazione si estingue;
- “parziale” quando ne trasferisce solamente una parte continuando a rimanere in vita con la residua parte di patrimonio.
In entrambi i casi può aversi una scissione:
- “per incorporazione” quando le società beneficiarie sono preesistenti all’operazione,
- “mediante costituzione di nuove società” quando le beneficiarie si costituiscono per effetto dell’operazione (l’apporto della scissa costituirà il loro patrimonio iniziale)
- mediante una combinazione dei casi precedentemente esposti.
Infine, la scissione può essere, in tutte le variabili precedentemente esaminate:
- “proporzionale” quando le azioni o quote di ogni società beneficiaria sono attribuite ai soci della società scissa nelle medesime proporzioni rispetto alle azioni o quote detenute in quest’ultima;
- “non proporzionale” quando invece la partecipazione nelle beneficiarie non rispecchia la partecipazione detenuta nella scissa senza che tale disparità di trattamento sia interamente compensata con conguagli in denaro; perché ricorra tale fattispecie è indispensabile che nessun socio sia escluso dalla assegnazione, anche se minima, di partecipazioni in tutte le società risultanti dalla scissione, compresa la scissa.